ORARIO DI LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003 N. 66

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 93/104/CE CONCERNENTE TALUNI ASPETTI DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

 

ORARIO

L’orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali, tuttavia i contratti collettivi possono fissare una durata inferiore (è  il caso,  ad esempio, dei lavoratori del Comparto Regioni e autonomie Locali).

Tale orario può essere riferito alla durata media (base non oltre l’anno)

Derogano dal predetto limite :

a)le attività agricole e stagionali di cui al regio decreto 1956/1923

b)le attività nell’ambito delle imprese stagionali e di manutenzione impianti

c)le attività nell’ambito delle industrie della ricerca

d)i cosiddetti “lavori discontinui” (vedasi l’elenco nel regio decreto 2657/1923)

e)attività di commesso viaggiatore

f)personale viaggiante dei trasporti pubblici di terra

g)operai agricoli con contratto a termine

h)giornalisti

i)addetti all’informazione televisiva

l)attività di servizio pubblico tipo poste, aeroporti, trasporti, autostrade, gas, acqua, rifiuti ecc.

m)derogano dai limiti anche i dirigenti, i familiari, i religiosi, i lavoratori a domicilio e impiegati in attività di telelavoro

 

DURATA  MEDIA E MASSIMA

La durata media non può essere oltre le 48 ore settimanali ogni 7 giorni, comprese le ore di lavoro straordinario

Va calcolata nell’ambito di un periodo non superiore a 4 mesi, elevabili fino a 6 mesi dai contratti collettivi (a 12 per ragioni particolari secondo disposizioni dei contratti collettivi).

La durata massima è stabilita dalla contrattazione collettiva

In caso di  superamento delle previste 48 ore, se l’unità produttiva ha più di 10 dipendenti, il datore deve darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro

 

LAVORO

STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario deve configurare, unitamente al lavoro ordinario, un “regime” di non oltre 48 ore medie settimanali.

La regola vale per tutti i settori.

Il ricorso al lavoro straordinario può essere comunque disciplinato dai contratti collettivi.

Qualora non sussistano accordi, il limite dello straordinario è di 250 ore annuali ed è ammesso in casi eccezionali secondo le esigenze del datore, nei casi di forza maggiore, per particolari manifestazioni o altri eventi.

I contratti collettivi prevedono quali siano le maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario e le eventuali sostituzioni con riposi compensativi.

Nota : ricordiamo,  per i lavoratori del Comparto Enti Locali, che l’articolo 38 del CCNL 14.09.00 prevede quali debbano essere le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario, le quali possono essere sostitute da riposo compensativo a richiesta del dipendente.

Si veda anche l’articolo 39 dello stesso CCNL relativo allo straordinario elettorale e l’articolo 14 del CCNL 1.4.99.

PAUSE

RIPOSI GIORNALIERI

RIPOSI SETTIMANALI

FERIE

Qualora l’orario giornaliero superi le 6 ore,  spetta il diritto alla pausa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

In caso di non previsione da parte dei contratti,  il lavoratore ha diritto ad un intervallo di almeno 10 minuti, secondo l’organizzazione del lavoro e le esigenze produttive.

La contrattazione collettiva può prevedere norme derogatorie.

Il decreto legislativo non stabilisce una durata giornaliera dell’orario di lavoro, tuttavia stabilisce il riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive.

Tale consecutività non riguarda le attività nell’ambito delle quali i periodi di lavoro sono frazionati durante la giornata.

La contrattazione collettiva può prevedere norme derogatorie.

Il riposo settimanale deve essere di  almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. Di norma il riposo settimanale coincide con la domenica.

Deroghe : si può derogare a tale principio riguardo al lavoro a turni, ai lavori frazionati nella giornata, in altri casi previsti dai contratti collettivi.

Si può derogare al principio del riposo domenicale riguardo a lavori industriali a ciclo continuo, lavori in industrie stagionali,  attività di vendita al minuto, attività previste da norme speciali.

Il periodo minimo di ferie è fissato  in quattro settimane. Tale periodo è irrinunciabile e non può venire monetizzato se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. I contratti collettivi possono introdurre norme più favorevoli

 

LAVORO

NOTTURNO

PROCEDURE

MODALITA’   E

TUTELE

Il lavoro notturno viene definito quale periodo di almeno 7 ore consecutive tra le 24 e le 5 del mattino 

Il lavoratore notturno viene definito come colui che svolge, dalle 24 alle 5, almeno una parte del suo orario secondo le norme di contratto collettivo. Qualora non vi sia previsione contrattuale,  è quello che svolge il lavoro notturno per almeno 80 giornate l’anno. In caso di lavoro a tempo parziale le 80 giornate vanno rapportate all’orario effettivamente svolto.

E’ vietato il lavoro notturno alle donne dalle 24 alle ore 6, dall’ accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non possono essere obbligati ad effettuare lavoro notturno :

a)lavoratrice/lavoratore unico genitore di un figlio di meno di 12 anni

b)lavoratrice madre di un figlio con meno di 3 anni

c)lavoratrice/lavoratore con un disabile a carico

 

Nota : la contrattazione collettiva può introdurre limitazioni ulteriori

CONSULTAZIONI

DELLE ORGANIZZAZIONI

SINDACALI

L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta da apposite consultazioni sindacali, in base ai criteri stabiliti dai contratti collettivi.

Qualora in una struttura siano assenti rappresentanze sindacali aziendali, il datore di lavoro deve consultare le rappresentanze territoriali. La consultazione va avviata entro 7 giorni dall’inizio.

Nota : questa norma è di grande importanza, specialmente per la polizia municipale, riguardo all’ introduzione del cosiddetto “terzo turno (servizio notturno) che le amministrazioni spesso introducono senza sentire le OO.SS. Da notare che, nella contrattazione collettiva riguardante gli enti locali, una simile norma non è prevista. Infatti l’articolo 8 CCNL 1.4.1999 prevede che la concertazione si svolga, genericamente, anche sull’ articolazione dell’orario di servizio, mentre l’articolo 4 (contrattazione) non fa cenno alla questione. Unica norma contrattuale idonea potrebbe essere quella di cui all’articolo 7 comma 1 (informazione) dove si afferma che gli enti informano periodicamente le OO.SS. sugli atti di valenza  generale concernenti il rapporto di lavoro, la gestione degli uffici e la gestione delle risorse umane, ma tale norma, come l solito, è troppo generica.

E’ chiaro che soltanto un contratto di area oppure una normazione collettiva ad hoc, anche inserita nel contratto enti locali, può affrontare le tematiche specifiche della polizia municipale, tra cui quelle inerenti il lavoro notturno.

 

DURATA 

L’orario notturno non può superare le 8 ore medie nell’ambito delle 24 ore. I contratti collettivi possono individuare un arco di tempio  più ampio su cui calcolare mediamente  tale limite. Gli stessi possono prevedere un orario ridotto.

Per le lavorazioni caratterizzate da rischio specifico o  particolare tensione psico-fisica,  verrà emanato un apposito decreto ministeriale il quale prevederà  il limite massimo di 8 ore.

VISITE PERIODICHE

A TUTELA DEL LAVORATORE

Il datore di lavoro deve sottoporre il lavoratore  addetto al lavoro notturno a visite periodiche di controllo secondo il rischio insito nell’attività prestata .

I lavoratori a rischio (secondo quanto verrà stabilito   dal decreto ministeriale) hanno diritto a particolari misure di protezione.

Per i malati di aids la contrattazione collettiva può prevedere misure specifiche circa le prestazioni di lavoro notturno.

TRASFERIMENTO

PER INIDONEITA

Qualora il lavoratore notturno sia dichiarato inidoneo allo svolgimento delle relative mansioni, lo stesso deve essere assegnato al lavoro diurno, con le modalità previste dai contratti collettivi. 

 INAPPLICABILITA’

 Le disposizioni sull’ orario di lavoro esaminate in precedenza non si applicano, in presenza di esigenze di ordine e sicurezza, a :

-forze armate

-forze di polizia

-protezione civile

-vigili del fuoco

-servizi carcerari

-biblioteche, musei, aree archeologiche

Inoltre, il regime dell’orario, la durata massima, il lavoro straordinario, il diritto al riposo, alle pause ecc. non si applicano ai lavoratori la cui prestazione non è misurabile (dirigenti, familiari, ecclesiastici,  lavoratori a domicilio e addetti al telelavoro.

Infine alcune norme non si applicano al personale viaggiante di terra e di volo e al personale a bordo di navi da pesca marittima.

 DIPARTIMENTO STUDI LEGISLAZIONE E FORMAZIONE QUADRI